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D. Lgs 81/2008 - Art. 180.
Definizioni e campo di applicazione
1.
Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici
si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le
vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni
ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere
iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la
sicurezza dei lavoratori.
2.
Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le
attività comportanti esposizione a rumore si applica il capo II,
per quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il
capo III, per quelle comportanti esposizione a campi
elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle comportanti
esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il capo
V.
3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti
e' disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, e sue successive modificazioni.
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