| DECRETO LEGISLATIVO N°
257 del 19.11.2007
Attuazione
della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).
(pubblicato sulla G.U. n. 9
del 11/1/2008)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 gennaio
2006, n. 29, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge
comunitaria 2005», ed in particolare l'articolo 1 e l'Allegato B; Vista
la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(campi elettromagnetici); Visto il decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva
89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE,
della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva
90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE,
della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva
98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della
direttiva 99/92/CE, della direttiva 2003/10/CE e della direttiva
2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro e successive modificazioni; Vista
la legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante legge quadro sulla protezione
delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 luglio 2007; Acquisito
il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella
seduta del 20 settembre 2007; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007; Sulla
proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della
salute, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, degli affari regionali e le autonomie locali e
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Sostituzione del titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626
1.
Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo
n. 626 del 1994», è sostituito dal seguente: «Attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE,
98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e
2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro.».
Avvertenza: Il
testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione
competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le
direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: -
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione
conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti. - L'art. 1 e l'Allegato B, della legge 25 gennaio 2006,
n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32,
supplemento ordinario, così recitano: «Art. 1 (Delega al Governo per
l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di
cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel
rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale
prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3.
Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia
previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione
delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza
del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini
previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi
ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Gli schemi dei decreti
legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/123/CE, della
direttiva 2004/9/CE, della direttiva 2004/36/CE, della direttiva
2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della direttiva 2004/54/CE,
della direttiva 2004/80/CE, della direttiva 2004/81/CE, della direttiva
2004/83/CE, della direttiva 2004/113/CE della direttiva 2005/14/CE,
della direttiva 2005/19/CE, della direttiva 2005/28/CE, della direttiva
2005/36/CE e della direttiva 2005/60/CE sono corredati dalla relazione
tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con
riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di
cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata
nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto
dal comma 6. 6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1 adottato per l'attuazione della
direttiva 2004/109/CE, di cui all'allegato B, il Governo, nel rispetto
dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 3 e con la procedura
prevista dal presente articolo, può emanare disposizioni integrative e
correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di
attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di
cui all'art. 27, paragrafo 2, della medesima direttiva. 7. In
relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n.
11, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, della
medesima legge n. 11 del 2005. 8. Il Ministro per le politiche
comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non
risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal temine previsto
dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei
motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per
la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche
comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e
il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da
parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro
competenza. 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute
negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo
parere.». «Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. 2000/60/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. 2003/123/CE
del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva
90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle
società madri e figlie di Stati membri diversi. 2004/9/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente
l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL). 2004/36/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla
sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti
comunitari. 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute
relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli
agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva
particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE). 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e
recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle
licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa
alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria,
all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla
sicurezza delle ferrovie). 2004/50/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE del
Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario
transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema
ferroviario transeuropeo convenzionale. 2004/51/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva
91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie. 2004/54/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai
requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale
transeuropea. 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato. 2004/81/CE
del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno
da rilasciare ai cittadini di Paesi terzi vittime della tratta di
esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento
dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti. 2004/82/CE
del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di
comunicare i dati relativi alle persone trasportate. 2004/83/CE del
Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione,
a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di
persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta. 2004/108/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE. 2004/109/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004,
sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le
informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva
2001/34/CE. 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che
attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per
quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura. 2005/14/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che
modifica la direttiva 72/166/CEE, la direttiva 84/5/CEE, la direttiva
88/357/CEE e la direttiva 90/232/CEE tutte del Consiglio e la direttiva
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione
della responsabilità civile risultante dalla circolazione di
autoveicoli. 2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che
modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da
applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed
agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi. 2005/28/CE
della Commissione, dell'8 aprile 2005, che stabilisce i principi e le
linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai
medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti
per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali
medicinali. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali. 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e
di finanziamento del terrorismo.». - La direttiva 2004/40/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 159. -
Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265 supplemento ordinario. - La direttiva 89/391/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 29 giugno 1989, n. L 183. - Le direttive 89/654/CEE, 89/655/CEE e 89/656/CEE sono pubblicate nella G.U.C.E. 30 dicembre 1989, n. L 393. - La direttiva 90/269/CEE e 90/270/CEE, sono pubblicate nella G.U.C.E. . 21 giugno 1990, n. L 156. - La direttiva 90/394/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 26 luglio 1990 n. L. 196. - La direttiva 90/679/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1990, n. 374. - La direttiva 93/88/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 29 ottobre 1993, n. L 268. - La direttiva 95/63/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 1995, n. L 335. - La direttiva 97/42/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 8 luglio 1997, n. L 179. - La direttiva 98/24/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 5 maggio 1998, n. L 131. - La direttiva 99/38/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 1° giugno 1999, n. L 138. - La direttiva 2001/45/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 2001, n. L 195. - La direttiva 99/92/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 28 gennaio 2000, n. L 23. - La direttiva 2003/10/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 15 febbraio 2003, n. L 42. - La direttiva 2003/18/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 15 aprile 2003, n. L 97. - La legge 22 febbraio 2001, n. 36, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2001, n. 55.
Art. 2. Modifica della rubrica del titolo V- bis e inserimento del titolo V-ter nel decreto legislativo n. 626 del 1994
1. La rubrica del titolo V-bis è sostituita dalla seguente: «Protezione da agenti fisici: rumore». 2. Dopo il titolo V-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, è inserito il seguente: «"Titolo V-ter PROTEZIONE DA AGENTI FISICI: CAMPI ELETTROMAGNETICI Capo I Disposizioni generali Art. 49-terdecies Campo di applicazione 1.
Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei
lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti
dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come
definiti dall'articolo quaterdecies, durante il lavoro. Le disposizioni
riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel
corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e
dall'assorbimento di energia, nonché da correnti di contatto. 2. Il
presente titolo non disciplina la protezione da eventuali effetti a
lungo termine e non riguarda i rischi risultanti dal contatto con i
conduttori in tensione. Art. 49-quaterdecies Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni del presente titolo si intendono per: a)
«campi elettromagnetici»: campi magnetici statici e campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza
inferiore o pari a 300 GHz; b) «valori limite di esposizione»:
limiti all'esposizione a campi elettromagnetici che sono basati
direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni
biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori
esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli
effetti nocivi per la salute conosciuti; c) «valori di azione»:
l'entità dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di
intensità di campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H),
induzione magnetica (B) e densità di potenza (S), che determina
l'obbligo di adottare una o più delle misure specificate nel presente
titolo. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei
pertinenti valori limite di esposizione. Art. 49-quindecies Valori
limite di esposizione e valori di azione 1. I valori limite di esposizione sono riportati nell'allegato VI-bis, lettera A, tabella 1. 2. I valori di azione sono riportati nell'allegato VI-bis, lettera B, tabella 2. Capo II Obblighi del datore di lavoro Art. 49-sexiesdecies Identificazione dell'esposizione e valutazioni dei rischi 1.
Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, il
datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i
livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori.
La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in
conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di
normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finché le citate norme non
avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda
la valutazione, misurazione e calcolo dell'esposizione dei lavoratori
ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifiche
linee guida individuate od emanate dalla Commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del
lavoro, di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, o, in
alternativa, quelle del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), tenendo
conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti
delle attrezzature in conformità alle specifiche direttive comunitarie
di prodotto. 2. A seguito della valutazione dei livelli dei campi
elettromagnetici effettuata in conformità al comma 1, qualora risulti
che siano superati i valori di azione di cui all'articolo
49-quindecies, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, calcola
se i valori limite di esposizione sono stati superati. 3. La
valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e 2 non
devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro
accessibili al pubblico purché si sia già proceduto ad una valutazione
conformemente alle disposizioni relative alla limitazione
dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a
300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste
dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, e
siano esclusi rischi relativi alla sicurezza. 4. La valutazione, la
misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e 2 sono programmati ed
effettuati, con cadenza almeno quinquennale, da personale competente
nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione di cui
all'articolo 8. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e
calcolo del livello di esposizione costituiscono parte integrante del
documento di valutazione del rischio. 5. Nell'ambito della
valutazione del rischio di cui all'articolo 4, il datore di lavoro
presta particolare attenzione ai seguenti elementi: a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione; b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 49-quindecies; c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio; d) qualsiasi effetto indiretto quale: 1)
interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici
(compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati); 2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT; 3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori); 4)
incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili
provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto
o scariche elettriche; e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; f)
per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della
sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in
pubblicazioni scientifiche; g) sorgenti multiple di esposizione; h) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse. 6.
Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio di cui
all'articolo 4 deve precisare le misure adottate, previste dagli
articoli 49-septiesdecies e 49-octiesdecies. Nel documento di
valutazione del rischio il datore di lavoro può includere una
giustificazione, per la quale data la natura e l'entità dei rischi
connessi con i campi elettromagnetici non è stata necessaria una
valutazione dei rischi più dettagliata. La valutazione dei rischi viene
aggiornata, con cadenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta
si verifichino mutamenti che potrebbero renderla superata, oppure
quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la
sua revisione. Art. 49-septiesdecies Misure di prevenzione e protezione 1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 il datore di lavoro,
tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per
controllare il rischio alla fonte, elimina alla sorgente o riduce al
minimo i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici. 2.
A seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo
49-sexiesdecies, qualora risulti che i valori di azione di cui
all'articolo 49-quindecies sono superati, il datore di lavoro, a meno
che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 49-sexiesdecies,
comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati
e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora ed
applica un programma d'azione che comprenda misure tecniche e
organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite
di esposizione, tenendo conto in particolare: a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici; b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere; c)
delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi
elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di dispositivi di
sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della
salute; d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro; e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro; f) della limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione; g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale. 3.
I luoghi di lavoro dove i lavoratori, in base alla valutazione del
rischio di cui all'articolo 49-sexiesdecies possono essere esposti a
campi elettromagnetici che superano i valori di azione devono essere
indicati con un'apposita segnaletica. Tale obbligo non sussiste nel
caso che dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo
49-sexiesdecies, comma 2, il datore di lavoro dimostri che i valori
limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi
rischi relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre identificate e
l'accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia tecnicamente
possibile e sussista il rischio di un superamento dei valori limite di
esposizione. 4. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a
valori superiori ai valori limite di esposizione. Allorché, nonostante
i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente
titolo i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di
lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto
dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento
dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di
protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. 5. A
norma dell'articolo 4, comma 1, il datore di lavoro adatta le misure di
cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori esposti
particolarmente sensibili al rischio. Art. 49-octiesdecies Informazione e formazione dei lavoratori 1.
Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, il datore di
lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da
campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti
vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione
dei rischi di cui all'articolo 49-sexiesdecies con particolare riguardo: a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo; b)
all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei
valori di azione di cui all'articolo 49-quindecies, nonché ai
potenziali rischi associati; c) ai risultati della valutazione,
misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai campi
elettromagnetici effettuate a norma dell'articolo 49-sexiesdecies; d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa; f)
alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi
derivanti dall'esposizione. Art. 49-noviesdecies Sorveglianza sanitaria
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 e dall'articolo 17,
e fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo
49-septiesdecies, comma 4, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i
lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai
valori limite di cui all'articolo 49-quindecies, comma 1. 2. La
sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una
volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente
con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al
rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi di cui
all'articolo 49-sexiesdecies. 3. Nel caso in cui la sorveglianza
sanitaria riveli in un lavoratore l'esistenza di un danno alla salute
il medico competente ne informa il datore di lavoro che procede ad
effettuare una nuova valutazione del rischio a norma dell'articolo
49-sexiesdecies. Art. 49-vicies Cartelle sanitarie e di rischio 1.
Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo
49-noviesdecies, comma 1, provvede ad istituire e aggiornare una
cartella sanitaria e di rischio, secondo quanto previsto dall'articolo
17, comma 1, lettera d). I singoli lavoratori hanno, su richiesta,
accesso ai loro dati medici personali.».
Art. 3. Sanzioni
1. All'articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «49-quinquies, commi 1 e 6;» sono inserite le seguenti: «49-sexiesdecies, commi 1 e 6;»; b)
al comma 2, lettera a), dopo le parole: «49-undecies, comma 3, secondo
periodo;» sono inserite le seguenti: «49-sexiesdecies, comma 2,
49-septiesdecies, comma 2;»; c) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «49, comma 1;» sono inserite le seguenti: «49-septiesdecies, commi 3 e 4;»; 2.
All'articolo 92, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, dopo le parole: «17, comma 1, lettere b), d),
h) e l);» sono inserite le seguenti: « 49-noviesdecies, comma 3,
49-vicies;».
Note all'art. 3: - Il testo vigente
dell'art. 89, del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 89
(Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti). - 1.
Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli
articoli 4, commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo;
49-quinquies, commi 1 e 6 49-sexiesdecies, commi 1 e 6; 59-quinquies,
commi 1 e 3; 63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e
5; 86, comma 2-ter. 2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: a)
con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere
b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e)
e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi
3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma
8-ter, 36-bis, commi 5, 6; 36-ter; 36-quater, commi 5 e 6;
36-quinquies, comma 2, 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g)
e 5; 48; 49, comma 2; 49-quinquies, commi 2, 3 e 7; 49-sexies, comma 2;
49-septies, comma 1; 49-octies; 49-nonies; 49-decies, commi 1, 2 e 4;
49-undecies, comma 3, secondo periodo 49-sexiesdecies, comma 2,
49-septiesdecies, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56,
comma 2; 58; 59-sexies, commi 1, 2 e 4; 59-septies; 59-nonies, comma 1;
59-decies; 59-undecies; 59-duodecies, commi da 1 a 4; 59-terdecies;
59-quaterdecies; 59-quinquiesdecies, commi 1, 2 e 3; 59-sexiesdecies,
commi 1, secondo periodo, e 2; 72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7;
72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma
7; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68;
69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma
1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2, 88-quater,
comma 2; 88-sexies; 88-septies, comma 2; 88-octies, commi 1 e 2;
88-undecies; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli
articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e
p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c);
21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1;
49-septiesdecies, commi 3 e 4; 56, comma 1; 57; 59-quater, comma 1;
59-octies; 72-octies, commi 1, 2 e 3, 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5;
66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77,
comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2. b-bis) con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258 a euro 1.032 per
la violazione degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-ter,
36-quater, commi 1, 3 e 4, 36-quinquies, comma 1; b-ter) con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 250 a euro 1.000 per
la violazione degli articoli 59-sexies, comma 3, e 59-duodecies, commi
5 e 7. 3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei
milioni per la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o), e 8;
8, comma 11; 11; 59-nonies, comma 3; 59-sexiesdecies, commi 3 e 4; 70,
commi 3, 4, 5, 6 e 8; 87, commi 3 e 4.». - Il testo vigente
dell'art. 92, del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 92 (Contravvenzioni commesse dal medico competente). - 1. Il medico competente è punito: a)
con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milio a lire
sei milioni,per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b),
d), h) e l) 49-noviesdecies, comma 3, 49-vicies, 72-decies, comma 3,
primo periodo e comma 6; 72-undecies; 69, comma 4; 86, comma 2-bis; b)
con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire tre milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere
e), f), g) ed i), nonché del comma 3 e 70, comma 2.».
Art. 4. Clausola di cedevolezza
1.
In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005,
n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo riguardanti
ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano si applicano, nell'esercizio del potere
sostituivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere
dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva
oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle
province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la
normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque
efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi
restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma
terzo, della Costituzione.
Note all'art. 4: - L'art. 117, terzo e quinto comma della Costituzione, così recitano: «Sono
materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia
delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela
della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile;
governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di
trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci
pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione
e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse
rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito
fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata
alla legislazione dello Stato.». «Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano
alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari
e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle
norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le
modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.». -
Si riporta il testo dell'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005,
n. 11, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al
processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione
degli obblighi comunitari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
febbraio 2005, n. 37». «Art. 16 (Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome). - 1.-2. (Omissis). 3.
Ai fini di cui all'art. 117, quinto comma, della Costituzione, le
disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli
obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le
province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui
all'art. 11, comma 8, secondo periodo.».
Art. 5. Invarianza degli oneri
1.
All'attuazione degli articoli dal 49-terdecies al 49-vicies del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente
decreto, le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 6. Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 entrano in vigore il 30 aprile 2008. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 novembre 2007
NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino, Ministro per le politiche europee Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale D'Alema, Ministro degli affari esteri Mastella, Ministro della giustizia Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Turco, Ministro della salute Bersani, Ministro dello sviluppo economico Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Lanzillotta, Ministro degli affari regionali e le autonomie locali Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Mastella
Allegato VI-bis (previsto dall'art. 49-quindecies)
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE PER I CAMPI ELETTROMAGNETICI Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere l'esposizione ai campi elettromagnetici: Corrente
di contatto (I c). La corrente di contatto tra una persona e un oggetto
è espressa in Ampere (A). Un conduttore che si trovi in un campo
elettrico può essere caricato dal campo. Densità di corrente (J). È
definita come la corrente che passa attraverso una sezione unitaria
perpendicolare alla sua direzione in un volume conduttore quale il
corpo umano o una sua parte. È espressa in Ampere per metro quadro
(A/m^2). Intensità di campo elettrico. È una grandezza vettoriale
(E) che corrisponde alla forza esercitata su una particella carica
indipendentemente dal suo movimento nello spazio. È espressa in Volt
per metro (V/m). Intensità di campo magnetico. È una grandezza
vettoriale (H) che, assieme all'induzione magnetica, specifica un campo
magnetico in qualunque punto dello spazio. È espressa in Ampere per
metro (A/m). Induzione magnetica. È una grandezza vettoriale (B) che
determina una forza agente sulle cariche in movimento. È espressa in
Tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali biologici l'induzione
magnetica e l'intensità del campo magnetico sono legate dall'equazione
1 A m^-1 = 4pgreco 10^-7 T. Densità di potenza (S). Questa grandezza
si impiega nel caso delle frequenze molto alte per le quali la
profondità di penetrazione nel corpo è modesta. Si tratta della potenza
radiante incidente perpendicolarmente a una superficie, divisa per
l'area della superficie in questione ed è espressa in Watt per metro
quadro (W/m^2). Assorbimento specifico di energia (SA). Si definisce
come l'energia assorbita per unità di massa di tessuto biologico e si
esprime in Joule per chilogrammo (J/kg). Nella presente direttiva esso
si impiega per limitare gli effetti non termici derivanti da
esposizioni a microonde pulsate. Tasso di assorbimento specifico di
energia (SAR). Si tratta del valore mediato su tutto il corpo o su
alcune parti di esso, del tasso di assorbimento di energia per unità di
massa di tessuto corporeo ed è espresso in Watt per chilogrammo (W/kg).
Il SAR a corpo intero è una misura ampiamente accettata per porre in
rapporto gli effetti termici nocivi dell'esposizione a radiofrequenze
(RF). Oltre al valore del SAR mediato su tutto il corpo, sono necessari
anche valori locali del SAR per valutare e limitare la deposizione
eccessiva di energia in parti piccole del corpo conseguenti a
particolari condizioni di esposizione, quali ad esempio il caso di un
individuo in contatto con la terra, esposto a RF dell'ordine di pochi
MHz e di individui esposti nel campo vicino di un'antenna. Tra le
grandezze sopra citate, possono essere misurate direttamente
l'induzione magnetica, la corrente di contatto, le intensità di campo
elettrico e magnetico, e la densità di potenza.
A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE Per
specificare i valori limite di esposizione relativi ai campi
elettromagnetici, a seconda della frequenza, sono utilizzate le
seguenti grandezze fisiche: * sono definiti valori limite di
esposizione per la densità di corrente relativamente ai campi variabili
nel tempo fino a 1 Hz, al fine di prevenire effetti sul sistema
cardiovascolare e sul sistema nervoso centrale; * fra 1 Hz e 10 MHz
sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente,
in modo da prevenire effetti sulle funzioni del sistema nervoso; *
fra 100 kHz e 10 GHz sono definiti valori limite di esposizione per il
SAR, in modo da prevenire stress termico sul corpo intero ed eccessivo
riscaldamento localizzato dei tessuti. Nell'intervallo di frequenza
compreso fra 100 kHz e 10 MHz, i valori limite di esposizione previsti
si riferiscono sia alla densità di corrente che al SAR; * fra 10 GHz
e 300 GHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di
potenza al fine di prevenire l'eccessivo riscaldamento dei tessuti
della superficie del corpo o in prossimità della stessa.
Tabella 1 Valori limite di esposizione (art. 49-quindecies, comma 1). Tutte le condizioni devono essere rispettate.
IMMAGINE
Note: 1. f è la frequenza in Hertz. 2.
I valori limite di esposizione per la densità di corrente si prefiggono
di proteggere dagli effetti acuti, risultanti dall'esposizione, sui
tessuti del sistema nervoso centrale nella testa e nel torace. I valori
limite di esposizione nell'intervallo di frequenza compreso fra 1 Hz e
10 MHz sono basati sugli effetti nocivi accertati sul sistema nervoso
centrale. Tali effetti acuti sono essenzialmente istantanei e non v'è
alcuna giustificazione scientifica per modificare i valori limite di
esposizione nel caso di esposizioni di breve durata. Tuttavia, poiché i
valori limite di esposizione si riferiscono agli effetti nocivi sul
sistema nervoso centrale, essi possono permettere densità di corrente
più elevate in tessuti corporei diversi dal sistema nervoso centrale a
parità di condizioni di esposizione. 3. Data la non omogeneità
elettrica del corpo, le densità di corrente dovrebbero essere calcolate
come medie su una sezione di 1 cm ^2 perpendicolare alla direzione
della corrente. 4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di
picco della densità di corrente possono essere ottenuti moltiplicando
il valore efficace rms per (2)^«1/2». 5. Per le frequenze fino a 100
kHz e per i campi magnetici pulsati, la massima densità di corrente
associata agli impulsi può essere calcolata in base ai tempi di
salita/discesa e al tasso massimo di variazione dell'induzione
magnetica. La densità di corrente indotta può essere confrontata con il
corrispondente valore limite di esposizione. Per gli impulsi di durata la frequenza equivalente per l'applicazione dei limiti di esposizione va calcolata come f = 1/(2). 6. Tutti i valori di SAR devono essere ottenuti come media su un qualsiasi periodo di 6 minuti. 7.
La massa adottata per mediare il SAR localizzato è pari a ogni 10 g di
tessuto contiguo. Il SAR massimo ottenuto in tal modo costituisce il
valore impiegato per la stima dell'esposizione. Si intende che i
suddetti 10 g di tessuto devono essere una massa di tessuto contiguo
con proprietà elettriche quasi omogenee. Nello specificare una massa
contigua di tessuto, si riconosce che tale concetto può essere
utilizzato nella dosimetria numerica ma che può presentare difficoltà
per le misurazioni fisiche dirette. Può essere utilizzata una geometria
semplice quale una massa cubica di tessuto, purché le grandezze
dosimetriche calcolate assumano valori conservativi rispetto alle linee
guida in materia di esposizione. 8. Per esposizioni pulsate nella
gamma di. frequenza compresa fra 0,3 e 10 GHz e per esposizioni
localizzate del capo, allo scopo di limitare ed evitare effetti uditivi
causati da espansione termoclastica, si raccomanda un ulteriore valore
limite di esposizione. Tale limite è rappresentato dall'assorbimento
specifico (SA) che non dovrebbe superare 10 mJ/kg calcolato come media
su 10 g di tessuto. 9. Le densità di potenza sono ottenute come
media su una qualsiasi superficie esposta di 20 cm^2 e su un qualsiasi
periodo di 68/f^«1,05» minuti (f in GHz) per compensare la graduale
diminuzione della profondità di penetrazione con l'aumento della
frequenza. Le massime densità di potenza nello spazio, mediate su una
superficie di 1 cm^2, non dovrebbero superare 20 volte il valore di 50
W/m^2. 10. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o
transitori o in generale per quanto riguarda l'esposizione simultanea a
campi di frequenza diversa, è necessario adottare metodi appropriati di
valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di analizzare le
caratteristiche delle forme d'onda e la natura delle interazioni
biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee elaborate dal
CENELEC. B. VALORI DI AZIONE I valori di azione di cui alla
tabella 2 sono ottenuti a partire dai valori limite di esposizione
secondo le basi razionali utilizzate dalla Commissione internazionale
per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) nelle sue
linee guida sulla limitazione dell'esposizione alle radiazioni non
ionizzanti (ICNIRP 7/99). Tabella 2 Valori di azione ( art- 49-quindecies, comma 2) [valori efficaci (rms) imperturbati];
IMMAGINI
Note: 1. f è la frequenza espressa nelle unità indicate nella colonna relativa all'intervallo di frequenza. 2.
Per le frequenze comprese fra 100 kHz e 10 GHz, S «eq», E, H, B e I «L»
devono essere calcolati come medie su un qualsiasi periodo di 6 minuti. 3.
Per le frequenze che superano 10 GHz, S «eq», E, H e B devono essere
calcolati come medie su un qualsiasi periodo di 68/f^«1/05» minuti (f
in GHz). 4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di azione di
picco per le intensità di campo possono essere ottenuti moltiplicando
il valore efficace rms per (2)^«1/2». Per gli impulsi di durata t p, la
frequenza equivalente da applicare per i valori di azione va calcolata
come f = 1/(2t p). Per le frequenze comprese tra 100 kHz e 10 MHz, i
valori di azione di picco per le intensità di campo sono calcolati
moltiplicando i pertinenti valori efficaci (rms) per 10^a, dove a =
(0,665 log (f/10) + 0,176), f in Hz. Per le frequenze comprese tra
10 MHz e 300 GHz, i valori di azione di picco sono calcolati
moltiplicando i valori efficaci (rms) corrispondenti per 32 nel caso
delle intensità di campo e per 1000 nel caso della densità di potenza
di onda piana equivalente. 5. Per quanto riguarda i campi
elettromagnetici pulsati o transitori o in generale l'esposizione
simultanea a campi di frequenza diversa, è necessario adottare metodi
appropriati di valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di
analizzare le caratteristiche delle forme d'onda e la natura delle
interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee
elaborate dal CENELEC. 6. Per i valori di picco di campi
elettromagnetici pulsati modulati si propone inoltre che, per le
frequenze portanti che superano 10 MHz, S e q valutato come media sulla
durata dell'impulso non superi di 1000 volte i valori di azione per S e
q, o che l'intensità di campo non superi di 32 volte i valori di azione
dell'intensità di campo alla frequenza portante.
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