| Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003
Fissazione
dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze
comprese tra 100 kHz e 300 GHz.
(pubblicato sulla GU n. 199 del 28.8.2003)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge del 22 febbraio 2001, n. 36, e, in particolare,
l'art. 4, comma 2, lettera a), che prevede che con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, siano fissati
i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di
qualità per la protezione dalla esposizione della popolazione, nonché
le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di emissioni
elettromagnetiche;
Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12
luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. L199 del 30 luglio 1999,
relativa alla limitazione delle esposizioni della popolazione ai campi
elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz;
Considerato che con il decreto interministeriale 10 settembre 1998, n.
381, il Governo ha già provveduto, in ottemperanza all'art. 1, comma
6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, a fissare limiti di esposizione,
misure di cautela e ad indicare le procedure per il conseguimento degli
obiettivi di qualità ai fini della tutela sanitaria della popolazione
per quanto attiene ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento
e all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivi e che si rende necessario completare il campo di
applicazione come richiesto dalla legge quadro n. 36 del 22 febbraio
2001;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 24 giugno 2002;
Preso atto della dichiarazione del Comitato internazionale di
valutazione per l'indagine sui rischi sanitari derivanti
dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
(CEM);
Preso atto che non e' stata acquisita l'intesa della Conferenza
unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 febbraio 2003, con la quale e' stato deciso che debba
avere ulteriore corso il presente decreto;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto fissano i limiti di
esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a
breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione
dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti
fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Il presente decreto
fissa inoltre gli obiettivi di qualità, ai fini della progressiva
minimizzazione della esposizione ai campi medesimi e l'individuazione
delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione. 2. I
limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di
qualità di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori
esposti per ragioni professionali oppure per esposizioni a scopo
diagnostico o terapeutico.
3. I limiti e le modalità di applicazione del presente decreto, per
gli impianti radar e per gli impianti che per la loro tipologia di
funzionamento determinano esposizioni pulsate, sono stabilite con
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'art. 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
4. A tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz,
generati da sorgenti non riconducibili ai sistemi fissi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivi, si applica l'insieme completo
delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio
dell'Unione europea del 12 luglio 1999.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito
delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle
relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi
ordinamenti.
6. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36,
nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia, le norme e le
modalità di applicazione del presente decreto sono stabilite, tenendo
conto delle particolari esigenze al servizio espletato, con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Art. 2.
Definizioni ed unità di misura
1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 della legge 22
febbraio 2001, n. 36, ai fini del presente decreto le definizioni delle
grandezze fisiche citate sono riportate nell'allegato A che costituisce
parte integrante del presente decreto.
Art. 3.
Limiti di esposizione e valori di attenzione
1. Nel caso di esposizione a impianti che generano campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100
kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di
cui alla tabella 1 dell'allegato B, intesi come valori efficaci. 2.
A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a
lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi
generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a
permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze
esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi,
terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di
attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B.
3. I valori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere
mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e
su qualsiasi intervallo di sei minuti.
Art. 4.
Obiettivi di qualità
1. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai
campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi oggetto del
presente decreto, calcolati o misurati all'aperto nelle aree
intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella
tabella 3 dell'allegato B. Detti valori devono essere mediati su
un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su
qualsiasi intervallo di sei minuti. 2. Per aree intensamente
frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate
permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e
ricreativi.
Art. 5.
Esposizioni multiple
1. Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti, la
somma dei relativi contributi normalizzati, definita in allegato C,
deve essere minore di uno. In caso contrario si dovrà attuare la
riduzione a conformità secondo quanto decritto nell'allegato C. Nel
caso di superamenti con concorso di contributi di emissione dovuti a
impianti delle Forze armate e delle Forze di polizia, la riduzione a
conformità dovrà essere effettuata tenendo conto delle particolari
esigenze del servizio espletato.
Art. 6.
Tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione
1. Le tecniche di misurazione e di rilevamento da adottare sono
quelle indicate nella norma CEI 211-7 e/o specifiche norme emanate
successivamente dal CEI. 2. Il sistema agenziale APAT-ARPA
contribuisce alla stesura delle norme CEI con l'approvazione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Art. 7.
Aggiornamento delle conoscenze
1. Il Comitato interministeriale di cui all'art. 6 della legge
quadro n. 36/2001 procede, nei tre anni successivi all'entrata in
vigore del presente decreto, all'aggiornamento dello stato delle
conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello
nazionale ed internazionale, in materia dei possibili rischi sulla
salute originati dai campi elettromagnetici.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 luglio 2003
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro della salute
Sirchia
Allegato A
DEFINIZIONI
Campo elettrico: così come definito nella norma CEI 211-7 data
pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione, "Guida
per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici
nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento
all'esposizione umana".
Campo magnetico: così come definito nella norma CEI 211-7 data
pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione, "Guida
per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici
nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento
all'esposizione umana.".
Campo di induzione magnetica: così come definito nella norma
CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima
edizione "Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici
e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con
riferimento all'esposizione umana".
Frequenza: così come definita nella norma CEI 211-7 data
pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione "Guida per
la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici
nell'intervallo di frequenza 100 kHz 300 GHz, con riferimento
all'esposizione umana".
Allegato B
|
Tabella 1 |
Intensità di campo elettrico E (V/m) |
Intensità di campo Magnetico H (A/m) |
Densità di Potenza D (W/m2) |
|
Limiti di
esposizione |
|
|
|
|
0,1<
f < 3 MHz |
60 |
0,2 |
- |
|
3 < f
< 3000 MHz |
20 |
0,05 |
1 |
|
3 < f
< 300 GHz |
40 |
0,01 |
4 |
|
Tabella
2 |
Intensità di campo elettrico E (V/m) |
Intensità di campo Magnetico H (A/m) |
Densità di Potenza D
(W/m2) |
|
Valori di
attenzione |
|
|
|
|
0,1 MHz < f
< 300 GHz |
6 |
0,016 |
0,10
(3 MHz - 300 GHz) |
|
Tabella
2 |
Intensità di campo elettrico E (V/m) |
Intensità di campo Magnetico H (A/m) |
Densità di Potenza D
(W/m2) |
|
Obiettivi
di qualità |
|
|
|
|
0,1 MHz < f
< 300 GHz |
6 |
0,016 |
0,10
(3 MHz - 300 GHz) |
Allegato
C
RIDUZIONE
A CONFORMITA'
La
riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici generati da diverse
sorgenti, che concorrono in un dato punto al superamento dei limiti di
esposizione di cui all'art. 3, comma 1 e dei valori di attenzione di
cui all'art. 3, comma 2, deve essere eseguito nel modo seguente:
indicando con
Ei il campo elettrico della sorgente i-esima, con Li il corrispondente limite desunto dalle tabelle dell'allegato B, con
Di la densità di potenza della sorgente e DLj
il corrispondente limite desunto dalle tabelle dell'allegato B, si
calcolano i contributi normalizzati che le varie sorgenti producono nel
punto in considerazione nel modo seguente:
|
(1)
|
 |
oppure, per frequenze f >3 MHz,
|
 |
Se
la somma
| (2) |
 |
supera
il valore di 1 i limiti di esposizione non sono soddisfatti ed uno o più dei
vari segnali Ei vanno pertanto ridotti.
In
via preliminare si individuano con Rj quei contributi Cj
che singolarmente superano il valore 1.
A
ciascuno dei corrispondenti segnali Ej deve essere applicato un
coefficiente di riduzione bj che soddisfa la relazione
b
2j R j = 0,8
da
cui

ed
EjR = bi Ei
Se
la somma
|
(3) |
 |
dove
(p+j=i)
supera
il valore 1, i vari segnali Ei devono essere ridotti in modo che
risulti C< 0,8 ai fini di una maggior tutela della popolazione.
Dall’insieme
dei contributi da normalizzare devono essere esclusi i segnali che danno un
contributo inferiore a 1/100 indicati convenzionalmente con l’espressione:

Posto
n+k = p, la (3) può essere scritta:
|
(4) |
 |
Ponendo
nella (4)
C = 0,8;
EnR =
a
ER;
EjRR = a
EjR
essendo
a
il coefficiente di riduzione ed EnR
e EjRR
i nuovi valori, ridotti a conformità, dei campi elettrici, si
ottiene:
|
(5) |
 |
da
cui
|
(6) |
 |
|
(7) |
 |
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