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Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003
Fissazione
dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai
campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati
dagli elettrodotti.
(pubblicato sulla GU n. 200 del
29.8.2003)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge del 22 febbraio 2001, n. 36, e, in particolare, l'art.
4, comma 2, lettera a) che prevede che con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di
concerto con il Ministro della sanita', siano fissati i limiti di
esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita' per la
protezione dalla esposizione della popolazione, nonche' le tecniche di
misurazione e di rilevamento dei livelli di emissioni elettromagnetiche;
Visto il proprio decreto, in data 23 aprile 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, recante i limiti massimi
di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza
industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente
esterno;
Visto il proprio decreto in data 28 settembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995, recante le norme tecniche
procedurali di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti;
Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12
luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 199 del 30 luglio 1999,
relativa alla limitazione dell'esposizioni della popolazione ai campi
elettromagnetici da 0Hz a 300 GHz;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 24 giugno 2002;
Preso atto della dichiarazione del Comitato internazionale di
valutazione per l'indagine sui rischi sanitari dell'esposizioni ai
campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici (CEM);
Preso atto che non e' stata acquisita l'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 febbraio 2003, con la quale e' stato deciso che debba
avere ulteriore corso il presente decreto;
Sentite le competenti commissioni parlamentari;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto fissano limiti di
esposizione e valori di attenzione, per la protezione della popolazione
dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete
(50 Hz) connessi al funzionamento e all'esercizio degli elettrodotti.
Nel medesimo ambito, il presente decreto stabilisce anche un obiettivo
di qualita' per il campo magnetico, ai fini della progressiva
minimizzazione delle esposizioni. 2. I limiti di esposizione, i
valori di attenzione e gli obiettivi di qualita' di cui al presente
decreto non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni
professionali.
3. A tutela delle esposizioni a campi a frequenze comprese tra 0 Hz e
100 kHz, generati da sorgenti non riconducibili agli elettrodotti, si
applica l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella
raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999,
pubblicata nella G.U.C.E. n. 199 del 30 luglio 1999.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano provvedono alle finalita' del presente decreto nell'ambito
delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle
relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi
ordinamenti.
Art. 2.
Definizioni
1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 della legge 22
febbraio 2001, n. 36, ai fini del presente decreto le definizioni delle
grandezze fisiche citate sono riportate nell'allegato A che costituisce
parte integrante del decreto stesso.
Art. 3.
Limiti di esposizione e valori di attenzione
1. Nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza
di 50 Hz generati da elettrodotti, non deve essere superato il limite
di esposizione di 100 &greco;mT per l'induzione magnetica e 5 kV/m
per il campo elettrico, intesi come valori efficaci.
2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti
a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi
magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per
l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi
adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume
per l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 &greco;mT,
da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle
normali condizioni di esercizio.
Art. 4.
Obiettivi di qualita'
1. Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di
aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti
scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore
e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui
sopra in prossimita' di linee ed installazioni elettriche gia' presenti
nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione
dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli
elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, e' fissato l'obiettivo
di qualita' di 3 &greco;mT per il valore dell'induzione magnetica,
da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle
normali condizioni di esercizio.
Art. 5.
Tecniche di misurazione e di determinazione dei livelli d'esposizione
1. Le tecniche di misurazione da adottare sono quelle indicate
dalla norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6
prima edizione, "Guida per la misura e per la valutazione dei campi
elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz-10 kHz, con
riferimento all'esposizione umana" e successivi aggiornamenti. 2.
Per la determinazione del valore di induzione magnetica utile ai fini
della verifica del non superamento del valore di attenzione e
dell'obiettivo di qualita' il sistema agenziale APAT-ARPA dovra'
determinare le relative procedure di misura e valutazione, con
l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
3. Per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli
3 e 4, oltre alle misurazioni e determinazioni di cui al commi 1 e 2,
il sistema agenziale APAT-ARPA puo' avvalersi di metodologie di calcolo
basate su dati tecnici e storici dell'elettrodotto.
4. Per gli elettrodotti con tensione di esercizio non inferiore a 132
kV, gli esercenti devono fornire agli organi di controllo, secondo
modalita' fornite dagli stessi, con frequenza trimestrale, 12 valori
per ciascun giorno, corrispondenti ai valori medi delle correnti
registrati ogni 2 ore nelle normali condizioni di esercizio.
Art. 6.
Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti
1. Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovra' fare
riferimento all'obiettivo di qualita' di cui all'art. 4 ed alla portata
in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla
norma CEI 11-60, che deve essere dichiarata dal gestore al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli elettrodotti con
tensione superiore a 150 kV e alle regioni, per gli elettrodotti con
tensione non superiore a 150 kV. I gestori provvedono a comunicare i
dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle
verifiche delle autorita' competenti. 2. L'APAT, sentite le
ARPA, definira' la metodologia di calcolo per la determinazione delle
fasce di rispetto con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.
Art. 7.
Aggiornamento delle conoscenze
1. Il Comitato interministeriale di cui all'art. 6 della legge
quadro n. 36/2001 procede, nei successivi tre anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, all'aggiornamento dello stato
delle conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a
livello nazionale ed internazionale, in materia dei possibili rischi
sulla salute originati dai campi elettromagnetici.
Art. 8.
Abrogazione di norme
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si
applicano, in quanto incompatibili, le disposizioni dei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 e 28 settembre
1995.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 luglio 2003
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro della salute
Sirchia
Allegato A
DEFINIZIONI
Campo elettrico:
cosi' come definito nella norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01,
classificazione 211-6, prima edizione, guida per la misura e per la
valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di
frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento all'esposizione umana.
Campo magnetico: cosi' come definito nella norma CEI 211-6 data
pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima edizione, "Guida
per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici
nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento
all'esposizione umana".
Campo di induzione magnetica: cosi' come definito nella norma
CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima
edizione "Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici
e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento
all'esposizione umana".
Frequenza: cosi' come definita nella norma CEI 211-6 data
pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima edizione, "Guida
per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici
nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento all'esposizione umana".
Elettrodotto: e' l'insieme delle linee elettriche delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione.
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Fissazione
dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze
comprese tra 100 kHz e 300 GHz .
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